RDC in ITALIA
Art. 55 – ter
Semplificazione in materia di incasso degli assegni
All’articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il girante per l’incasso può attestare la conformità
della copia informatica dell’assegno all’originale cartaceo
mediante l’utilizzo della propria firma digitale quando
sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre
copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto
delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate
ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) ,
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché
la conformità della copia informatica all’originale
cartaceo.
Il girante per l’incasso invia alla banca negoziatrice la
copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti
con modalità che assicurano l’autenticazione del mittente
e del destinatario, la riservatezza, l’integrità e l’inalterabilità
dei dati e danno certezza del momento dell’invio
e della ricezione del titolo» .